This is an explication, copied by the blog of Sport & Legge;write by a lawyer
i'm sorry, but is to long to translate...at best try with a traductor
Ancora ombre sulla vicenda del ciclista Riccò. Nella giornata di ieri, infatti, sarebbe circolata la voce secondo cui l’atleta vorrebbe smentire quanto dichiarato al momento del suo ricovero – e poi messo a referto dal medico dell’ospedale di Pavullo - ovvero che avrebbe praticato una emotrasfusione.
In oggi gli ultimi aggiornamenti proverrebbero dalle parole del legale del ciclista che sentito in merito alla posizione del suo assistito avrebbe dichiarato agli organi di stampa che “non è il momento di rilasciare dichiarazioni”.
Del resto a fronte di un quadro investigativo che al momento deve ancora definirsi e completarsi, la prudenza sarebbe d’obbligo.
Ricordiamo, infatti, che l’atleta era giunto in ospedale in forte stato di choc e la perquisizione nella sua abitazione eseguita dai carabinieri del Nas di Parma non avrebbe fornito elementi significativi e riconducibili a quella presunta autotrasfusione di sangue che il medico avrebbe messo a referto.
A seguito della perquisizione sarebbero invece state rinvenute - e sequestrate - alcune compresse sfuse e altre contenute in un flacone con etichetta straniera, delle quali si starebbe cercando di capire a mezzo di accertamenti la natura lecita o meno.
I prossimi scenari investigativi potrebbero quindi essere di vitale importanza per il futuro dell’atleta .A suo carico infatti sarebbero aperti diversi procedimenti.
In primis, quello sportivo instaurato dalla Procura Antidoping del CONI, dove è presumibile che, qualora fosse accertata la sua colpevolezza, potrebbero essere richieste sanzioni pesanti in quanto il corridore emiliano risulterebbe recidivo. L’atleta, infatti, era già stato sanzionato per la violazione della normativa antidoping nel Tour de France del 2008 dove risultò positivo al Cera, (Epo) e venne squalificato per 20 mesi, ossia sino al 17 marzo 2010. .
Ex art 7.1 della Normativa Antidoping CONI 2011 la Procura Antidoping, considerata la precedente squalifica a 20 mesi già inferta, potrebbe richiedere - in caso di accertata violazione degli artt 2.1 (Presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker), 2.2 (Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito) o 2.6 (Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti) - la sanzione della squalifica da 6 a 8 anni .
Allorché invece ritenesse i fatti di particolare gravità ai sensi dell’art. 4.6 della citata Normativa Antidoping la Procura Antidoping potrebbe anche richiedere la squalifica che va da 10 anni fino alla squalifica a vita.
In particolare ai sensi del 4.6 della Normativa Antidoping 2011 qualora il CONI-NADO stabilisca in un singolo caso relativo ad una violazione della normativa antidoping diversa da quella prevista agli articoli 2.7 (Traffico o tentato traffico) e 2.8 (Somministrazione o tentata somministrazione), che sono presenti delle circostanze aggravanti che giustifichino l’imposizione di un periodo di squalifica maggiore della sanzione standard prevista, allora la squalifica teoricamente applicabile dovrà essere prolungata fino ad un massimo di quattro (4) anni, salvo che l’Atleta o altra Persona possa dimostrare, soddisfacendo i requisiti fissati dal collegio giudicante, di non aver violato consapevolmente la normativa antidoping. Trattandosi poi qui di seconda violazione l’art. 7.1 prevede come anticipato la squalifica che va da 10 anni fino alla squalifica a vita.
L’Atleta o altra Persona può evitare l’applicazione dell’art. 4.6 ammettendo tempestivamente la violazione della normativa antidoping così come contestata e comunque prima che la stessa sia accertata.
In tale prospettiva potrebbero quindi trovare un senso le recenti voci di smentite che stanno circolando nell’ambiente. Resterà quindi da vedere come potrebbe muoversi la Procura Antidoping.
In secondo luogo si ricorda l’inchiesta penale della Procura di Modena dove l’atleta sembrerebbe coinvolto per la violazione della legge antidoping, L. 376/00.
Al momento il ciclista non sarebbe ancora stato interrogato dalle forze dell’ Ordine quindi resta da vedere come la difesa intenderà procedere se e quando dovessero essere chiamato a rispondere.
Ricordiamo sul punto che allorché la versione contenuta nel referto fosse corrispondente al vero se il Riccò, interrogato dalle Forze dell’Ordine, dovesse negarla commetterebbe il reato di false informazioni al Pubblico ministero - art 371 bis c.p. - (che copre anche le false informazioni rese alla Polizia delegata delle indagini). Tuttavia l’atleta potrebbe evitare di rispondere di questo reato se dovesse in seguito (e prima della chiusura del giudizio) ritrattare ammettendo il fatto vero, ossia la pratica dopante. L’art. 376 c.p. prevede infatti che “nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall’articolo 378 il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.
In tal caso, peraltro, opererebbe anche una ulteriore causa di non punibilità (384 c.p.) che prevedrebbe altresì che per i predetti reati non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.
In tale eventualità, pertanto, potrebbe non rispondere di false dichiarazioni al PM neanche nell’ipotesi in cui le false attestazioni fossero state rese per “coprire” l’eventuale coinvolgimento di un prossimo congiunto, non potendo rispondere in virtù della predetta esimente neanche dell’eventuale, e qui meramente ipotetico - favoreggiamento.
Resterebbe ovviamente aperta la sua posizione per il reato di doping per il quale la legge 376/00 prevede la sanzione della reclusione da tre mesi a tre anni oltre la sanzione pecuniaria .
Per conoscere quindi il destino di questo ciclista non resta che attendere gli sviluppi degli accertamenti, gli esiti delle indagini ed i capi di incolpazione/ imputazione avanzati dalle rispettive Procure, quella Antidoping e quella Penale.
Avv. Elisa Brigandì